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nuova comunicazione prestazioni occasionali

Nuova comunicazione per le prestazioni occasionali

La nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato del Lavoro ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Di cosa si tratta?

L’obbligo di invio della comunicazione preventiva riguarda i rapporti di lavoro occasionale avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Pertanto, per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, nel luogo si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.

Come fare la comunicazione?

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

Quali dati che dovrà contenere?

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta. Qualora manchino i dati sopra menzionati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Di seguito vi è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

Sanzioni applicabili

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.

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