E’ possibile usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.
Questo significa che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa che vuole ottenere il credito.
Inoltre, essi devono essere beni “capitalizzati”, cioè devono essere beni soggetti ad ammortamento.
Questo strumento può essere anche utilizzato per le vostre campagne di marketing se vendete beni che possono essere strumentali per il vostro cliente, come ad esempio se vendete impianti fotovoltaici.
Sono ammissibili al credito anche i beni di costo unitario inferiore ad Euro 516,45 che sono capitalizzati.
Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali: chi può beneficiarne?
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell’impresa. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alle seguenti condizioni:
- rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta).
Quali sono gli investimenti agevolabili?
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi “ordinari”;
- beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Inoltre, possono essere oggetto dell’agevolazione i beni esposti in show room ed utilizzato dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.
Anche i beni realizzati in economia, se sussiste il requisito della novità, possono fruire della maggiorazione.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all’Allegato 3 alla L. n. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
- i beni destinati alla vendita (beni merce);
- beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi.
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente misura:
Investimenti | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine lungo del 30.06.2022) | Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 (o termine lungo del 30.06.2023) |
Beni materiali “ordinari” | Costi ammissibili max 2 milioni di euro | Costi ammissibili max 2 milioni di euro |
Beni immateriali “ordinari” | Credito di imposta 10% (15% lavoro agile) Costi ammissibili max 1 milioni di euro | Credito di imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro |
Credito per investimenti in beni materiali “Industria 4.0”
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti.
Credito per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto, per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Agevolazione Fiscale: perdita del beneficio
Attenzione perché se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati (sia “ordinari” che “4.0”) vengono ceduti il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Requisiti obbligatori per l’indicazione in fattura
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere “l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058” (art.1 co. 1062 della L. 178/2020).